ART.1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione “MAREMMA CULTURA POPOLARE – ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di GROSSETO in Grosseto Piazza del Popolo n. 3 e con durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, da espletare anche attraverso la ricerca e valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari della Maremma, negli usi e/o costumi e nella vita sociale attinenti al lavoro ed ai mestieri, alla cura del corpo e/o dello spirito, all’alimentazione, all’istruzione scolastica ed extrascolastica, alle attività sportive e/o ricreative, alla musica, all’arte, ai giochi, ai canti, ai balli ed a tutte le forme espressive orali e/o strumentali della nostra terra;
. formazione universitaria e post-universitariafinalizzata ad estendere ed approfondire gli studi sulle origini e sulle tipicità della cultura e del folclore della Maremma esaminandone anche gli aspetti caratterizzanti in un’ottica etnomusicologica;
. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, da attuare anche con la raccolta, l’ordinamento, la conservazione e il monitoraggio di testimonianze, oggetti, strumenti, documenti cartacei e/o audio-visivi e/o quant’altro abbia attinenza con le attività tradizionali della Maremma;
. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, da realizzare anche con:
– l’attivazione di una rete informatica interattiva che favorisca la partecipazione, la condivisione, la divulgazione e la fruibilità di ciò che attiene alle attività tradizionali e alla cultura popolare della Maremma;
– la promozione ed organizzazione di iniziative di informazione e/o formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e culturali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura popolare nel territorio nel rispetto dei principi della solidarietà, della non violenza, della tutela dell’ambiente e dell’integrazione sociale;
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del terzo settore.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l’indicazione delle competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Il Consiglio Direttivo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART.4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi,
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente
- L’Organo di controllo (eventuale)
- L’Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che sono in regola con il versamento della quota sociale.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da recapitare ai soci a mezzo posta od altro mezzo ritenuto idoneo –all’indirizzo e/o altro recapito risultante dal libro degli associati- prima della data dell’Assemblea. E’ consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ed è consentita l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificata l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’associazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
ART. 10
(Vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 11
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure per scelta degli associati
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 12
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017.
E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 13
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 15
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 16
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 17
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.
Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 18
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con richiesta scritta da presentare all’organo tenutario.
ART. 19
(Volontari)
I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione – resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l’importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi .
ART. 20
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
I lavoratori dell’associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione – deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati – il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell’operatività del predetto Ufficio.
L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati.
ART. 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Codice civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).